Statuto della “Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione F.I.C.E.I.”

Art. 1
E’ costituita ai sensi dell’art. 36 cod. civ. e seguenti la “Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione – F.I.C.E.I.” Ha sede in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 49, e può istituire sedi secondarie e rappresentanze in altre località.
La sua durata è fino al 2050 salvo proroga. Il trasferimento della sede nell’ambito del comune di Roma non costituisce variazione di statuto.
Art. 2
La Federazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:
a) tutelare, rappresentare ed assistere, per quanto concerne i loro interessi generali e particolari, i Consorzi nonché gli altri soggetti associati, nel campo finanziario, economico, sindacale, tecnico, industriale, legale ed amministrativo e gestionale;
b) rappresentare ed assistere gli associati nella stipula e nella gestione di accordi e contratti collettivi di lavoro, anche locali ed assisterli nella trattazione delle controversie di lavoro;
c) favorire la collocazione e la cooperazione fra gli associati per il conseguimento dei benefici cui tende la legislazione delle zone industriali, nonché promuovere un sempre maggiore sviluppo dei servizi pubblici da essi forniti, anche mediante accordi fra associati e fra essi ed altri Enti pubblici o privati;
d) promuovere il perfezionamento delle disposizioni di legge nazionali e/o regionali sulle zone di industrializzazione, nonché rappresentare ed assistere i soggetti associati presso i pubblici e privati organismi operanti nel campo;
e) intraprendere iniziative per la costituzione e/o partecipazione in società, associazioni o Enti per la promozione e la gestione di servizi reali a sostegno degli apparati produttivi;
f) svolgere attività di informazione, di consulenza e di studi e ricerca nella materia dello sviluppo industriale e della programmazione economica del Paese;
g) svolgere – anche nei confronti delle pubbliche istituzioni ed amministrazioni, nonchè delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre associazioni – ogni altra attività che sia utile al raggiungimento dei fini istituzionali;
h) tutelare l’esistenza, il prestigio e il ruolo dei Consorzi industriali nell’ambito del processo di sviluppo industriale del territorio;
i) coordinare la politica di marketing del territorio tra gli associati;
l) predisporre piani operativi che rispondano all’emergenza lavoro;
m) organizzare pacchetti di servizi che favoriscano il radicamento delle imprese sul territorio;
n) creare banche dati sulla disponibilità di aree per insediamenti industriali.
Art. 3
Possono far parte, in qualità di associati della Federazione:
a) i Consorzi Industriali operanti ai sensi della Legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modifiche;

b) ogni altro Organismo, Ordini Professionali, Consorzi industriali comunque denominati, Associazioni, Enti pubblici o privati, Società pubbliche o private, con sede nell’Unione Europea che svolgono servizi od attività mirati a stimolare
e favorire lo sviluppo economico dei territori, selezionando e certificando la qualità dei prodotti italiani per il mercato globale. Possono altresì far parte associazioni, organizzazioni economiche nazionali ed estere operanti nei settori di competenza della F.I.C.E.I. ed aventi come scopo primario interventi per la promozione dello sviluppo industriale e più in generale dello sviluppo economico.
Art. 4
Per l’iscrizione alla Federazione ogni soggetto interessato deve presentare domanda corredata da delibera dei relativi organi competenti, statuto ed esplicita dichiarazione di integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.
Sull’accettazione della domanda delibera la Giunta Esecutiva; contro l’eventuale rigetto è ammesso ricorso alla Assemblea Generale, da presentarsi, pena l’inammissibilità, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La delibera di ammissione verrà comunicata ai soggetti interessati che dovranno provvedere al versamento della quota associativa entro il termine assegnato.
L’iscrizione decorre dal giorno dell’accettazione della domanda.
Resta inteso che il 51% dei membri FICEI deve appartenere alle categorie di cui al punto a) del precedente articolo 3.
Art. 5
L’iscrizione alla Federazione, oltre all’osservanza del presente Statuto, comporta i seguenti obblighi:
a) l’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi federali nei limiti delle loro attribuzioni;
b) l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Federazione;
c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che la Federazione ritenesse utili al conseguimento degli scopi sociali;
d) la corresponsione puntuale della quota associativa di cui all’art. 7.
… (segue)